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ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI COLTURE CELLULARI (ONLUS-AICC)
Art.
1 Il
Consiglio Direttivo della ONLUS-AICC è formato da un Presidente, da un Vice
Presidente, da un Segretario, da un Tesoriere e da due Consiglieri. E' inoltre
Membro di diritto per un quadriennio il Presidente del Consiglio uscente (Past-President).
Il Presidente, il Vice Presidente e quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea
dei Soci. Il Segretario ed il Tesoriere sono designati dal Presidente che, preferibilmente,
affida tali incarichi a due dei Consiglieri eletti.
Art.
2 I Membri del
Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti
più volte ad eccezione del Presidente che non può essere eletto consecutivamente
più di due volte. Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1 gennaio
del nuovo quadriennio e devono essere rinnovate prima della scadenza naturale.
Art.
3 In caso di dimissioni
di uno o più Consiglieri, subentrano automaticamente quei Soci che risultano
successivi nella lista di votazione. Se il Consigliere dimissionario assumeva
l'incarico di Segretario o Tesoriere, il Presidente procederà alla designazione
di tale carica, secondo lo spirito dell'art. 1. In caso di dimissioni o di impedimento
permanente del Presidente, la presidenza viene assunta dal Vice Presidente.
In tal caso, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime
elezioni assume la carica di Vice Presidente. Se tale Consigliere è il Segretario
o il Tesoriere, esso conserva ad interim le due cariche fino alla scadenza del
mandato. La stessa procedura viene adottata in caso di dimissioni o di impedimento
permanente del Vice Presidente. In entrambi i casi subentra quale Consigliere
il Socio che ha ottenuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.
Art.
4 Il Consiglio
Direttivo approva l'ammissione di nuovi Soci ordinari e sostenitori che abbiano
presentato domanda scritta di iscrizione. Possono essere nominati "Soci ordinari"
le persone fisiche che aderiscano alle finalità dell'Associazione stabilite
dall'art. 2 dello Statuto. In particolare, i Soci ordinari della ONLUS-AICC
devono svolgere, al momento della domanda, documentata attività tecnico-scientifica
e non esercitare attività commerciale. Possono essere nominati "Soci sostenitori"
le persone fisiche, gli enti, le società e le ditte che, in base all'art. 4
dello Statuto, "contribuiscono con più rilevanti mezzi economici alla realizzazione
delle finalità dell'Associazione". I Soci sostenitori partecipano alle Assemblee
ed hanno diritto di voto mediante il loro legale rappresentante o colui che
è stato designato al momento dell'iscrizione. Le decisioni del Consiglio Direttivo
sull'ammissione di nuovi Soci sono insindacabili.
Art.
5 I Soci ordinari
possono ottenere, facendone richiesta al Segretario dell'Associazione, l'indirizzario
dei Soci purché questo venga usato esclusivamente per diffondere informazioni
relative ad iniziative volte al perseguimento delle finalità sociali (convegni,
corsi, incontri di studio, ecc.). I Soci sostenitori possono ottenere, facendone
richiesta al Segretario dell'Associazione, l'indirizzario dei Soci purché questo
venga usato esclusivamente per diffondere informazioni relative a prodotti e/o
apparecchiature di interesse per gli utilizzatori delle colture cellulari. Gli
indirizzari ottenuti non possono assolutamente essere trasmessi a terzi, costituendo
ciò violazione delle vigenti norme sulla riservatezza dei dati personali.
Art.
6 I Soci ordinari
ed i Soci sostenitori sono considerati decaduti dall'Associazione se morosi
da oltre due anni.
Art.
7 Il Consiglio
Direttivo può proporre ad ogni Assemblea ordinaria la nomina di un Socio Emerito
e di un Socio Onorario.
Art.
8 Il Consiglio
Direttivo può proporre all'Assemblea l'espulsione del Socio la cui attività
si renda incompatibile con gli interessi morali, scientifici o materiali dell'Associazione.
Art.
9 Il Consiglio
Direttivo sovraintende all'organizzazione dei Congressi dell'Associazione ed
è responsabile del contenuto scientifico dei Congressi stessi. Qualora nel corso
dell'anno vengano organizzate più iniziative, il Consiglio Direttivo stabilisce
in quale di queste debba essere convocata l'Assemblea ordinaria annuale dei
Soci.
Art.
10 Le funzioni
generali del Consiglio Direttivo sono stabilite dall'art. 14 dello Statuto.
Le attribuzioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere sono stabilite,
rispettivamente, dagli articoli 15, 16 e 17 dello Statuto.
Art.
11 Il Consiglio
Direttivo deve presentare all'Assemblea annuale dei Soci una relazione sull'attività
svolta. La relazione viene presentata all'Assemblea dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vice Presidente.
Art.
12 Ad ogni riunione
del Consiglio Direttivo vengono stabilite sede e data della riunione successiva.
Art. 13 Regolamento
elettorale
a)
Possono
partecipare alle operazioni di voto tutti coloro che risultano Soci da almeno
tre mesi e sono in regola con il pagamento della quota sociale sei ore prima
dell'inizio dell'Assemblea dedicata alle votazioni per il rinnovo delle cariche.
I Soci sostenitori, se costituiti da associazioni od enti collettivi, hanno
diritto al voto mediante un loro rappresentante legale o colui che è stato designato
al momento dell'iscrizione all'Associazione.
b)
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro
Socio mediante delega scritta. Ogni Socio che partecipa all'Assemblea può presentare
una sola delega.
c)
Solo coloro che risultano Soci ordinari da almeno tre mesi e sono in regola
con il pagamento delle quote sociali possono essere eletti a Membri del Consiglio
Direttivo. I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere eletti
anche tra i non Soci dell'Associazione.
d)
Le operazioni di voto comprendono: nomina della Commissione Elettorale, designazione
dei candidati, votazione, proclamazione degli eletti.
e)
La Commissione Elettorale è costituita da un Presidente e da due Membri ed è
eletta dall'Assemblea con voto palese
f)
Il Tesoriere consegna al Presidente della Commissione Elettorale l'elenco dei
Soci aventi diritto al voto, secondo quanto disposto dal precedente punto a).
g)
Possono essere presentate dai Soci designazioni di candidati sia come nomi singoli
che in forma di liste.
h)
Si usano due schede distinte: una per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente
e di quattro Consiglieri e l'altra per l'elezione dei due Revisori dei Conti.
Si può votale lo stesso nome per l'elezione delle varie cariche. Tuttavia, i
voti ottenuti da un Socio come Presidente o Vice Presidente non possono essere
sommati a quelli eventualmente ottenuti dallo stesso Socio come Consigliere,
e viceversa.
i)
Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente si può esprimere una sola
preferenza; in caso contrario, il voto viene annullato. Per l'elezione dei Consiglieri
si possono esprimere non più di quattro preferenze. Se la scheda contiene più
di quattro nominativi vengono considerati validi i primi quattro. Per l'elezione
dei Revisori dei Conti si possono esprimere non più di due preferenze. Se la
scheda contiene più di due nominativi vengono considerati validi i primi due.
l)
Al termine dello spoglio il Presidente della Commissione Elettorale comunica
all'Assemblea i risultati della votazione e proclama gli eletti.
m)
Risultano eletti Presidente e Vice Presidente quei Soci che hanno ottenuto la
maggioranza relativa dei voti per la rispettiva carica. Risultano eletti Consiglieri
i quattro Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti per tale carica.
Risultano eletti Revisori dei Conti i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di preferenze; il terzo in graduatoria risulta Membro supplente.
Art.
14 Le proposte di
modifica al presente Regolamento devono essere indirizzate al Presidente della
ONLUS-AICC e devono pervenire almeno tre mesi prima della data di convocazione
di una Assemblea dei Soci. Le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea
con voto palese, con la mggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
L'Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo all'espletamento di un referendum
per modificare articoli del Regolamento.
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